Sez. 2, Sentenza n. 11706 del 16/03/1989 Ud. (dep. 07/09/1989) Rv. 182010 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - ESTORSIONE - IN GENERE - AVVISO PUBBLICITARIO SU UN GIORNALE RELATIVO ALL'ESISTENZA DI UN APPARTAMENTO DA LOCARE - RICHIESTA, DURANTE LE TRATTATIVE, DI UN CANONE SUPERIORE A QUELLO LEGALE - CONFIGURABILITÀ DEL REATO - ESCLUSIONE - RATIO.*
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - ESTORSIONE - IN GENERE - AVVISO PUBBLICITARIO SU UN GIORNALE RELATIVO ALL'ESISTENZA DI UN APPARTAMENTO DA LOCARE - RICHIESTA, DURANTE LE TRATTATIVE, DI UN CANONE SUPERIORE A QUELLO LEGALE - CONFIGURABILITÀ DEL REATO - ESCLUSIONE - RATIO.*
Il proprietario di un appartamento che, dopo avere pubblicato un annuncio economico della disponibilità dello stesso a fini locativi ed avere fornito delucidazioni all'aspirante conduttore che gliele abbia richieste telefonicamente, condizioni la successiva stipulazione della locazione alla pattuizione di un canone superiore a quello consentito dalla legge 27 luglio 1978 n. 322, non commette il delitto di estorsione sotto il profilo della minaccia di non adempiere l'obbligazione assunta, al fine di conseguire un ingiusto profitto, in quanto non ha assunto alcuna obbligazione in conseguenza dell'inserzione pubblicitaria (mancante di tutti gli elementi del futuro contratto e quindi non qualificabile come offerta al pubblico di locazione dell'appartamento al canone legale) seguita da una richiesta di informazioni (che non può qualificarsi come accettazione) e, con la successiva richiesta di un canone extra legale non ha posto in essere una pretesa avente l'effetto costrittivo proprio della minaccia, in quanto la richiesta del pagamento di un canone superiore a quello legale come condizione per stipulare la locazione, non è idonea a determinare uno stato di soggezione in chi la riceva, atteso che, dando luogo se accettata ad una clausola illecita colpita da nullità ex lege, non vincolante giuridicamente l'accettante, lascia libero l'aspirante conduttore di stipulare o meno la locazione. (V mass n 161556; (V mass n 145274; (V mass n 164048; (V mass n 164761).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 629 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1336, Legge 27/07/1978 num. 392 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)