Sez. L, Sentenza n. 1922 del 21/03/1980 (Rv. 405548 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - LICENZIAMENTI INDIVIDUALI - DISCIPLINA - INAPPLICABILITA AI DIRIGENTI MINORI - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE DELL'ART 10 DELLA LEGGE N 604 DEL 1966 E DELL'ART 18 DELLO STATUTO DEI LAVORATORI - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - LICENZIAMENTI INDIVIDUALI - DISCIPLINA - INAPPLICABILITA AI DIRIGENTI MINORI - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE DELL'ART 10 DELLA LEGGE N 604 DEL 1966 E DELL'ART 18 DELLO STATUTO DEI LAVORATORI - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
E manifestamente infondata la questione di legittimita costituzionale dell'art 10 della legge 15 luglio 1966 n 604 e dell'art 18 della legge 20 maggio 1970 n 300, nella parte in cui esclude la applicabilita della normativa in tema di licenziamenti individuali anche ai 'dirigenti minorì, in riferimento agli artt 3 e 4 cost, in quanto anche il 'dirigente minorè, per essere tale, e legato allo imprenditore da quella piu intensa relazione di reciproca fiducia e di positiva valutazione che giustifica razionalmente il diverso trattamento rispetto agli altri dipendenti. (V 5/74, Corte cost; (V 121/72, Corte cost).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 4, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 10 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)