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Sez. U, Sentenza n. 2494 del 23/04/1982 (Rv. 420367 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - IN GENERE - DISCIPLINA EX ART. 219 COD. CIV. (NUOVO TESTO) - AMBITO DI APPLICAZIONE - BENI IMMOBILI - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1982-04-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/420367-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - IN GENERE - DISCIPLINA EX ART. 219 COD. CIV. (NUOVO TESTO) - AMBITO DI APPLICAZIONE - BENI IMMOBILI - ESCLUSIONE.*

L'art. 219 cod. civ. (nel testo novellato dalla legge 19 maggio 1975 n. 151) - che riconosce al coniuge la facoltà di "provare con ogni mezzo, nei confronti dell'altro, la proprietà esclusiva di un bene" (primo comma) ed aggiunge che "i beni di cui nessuno dei coniugi può dimostrare la proprietà esclusiva sono di proprietà indivisa per pari quota di entrambi i coniugi" (secondo comma) - concerne essenzialmente le controversie relative a beni mobili, siccome la prova della proprietà degli immobili risulta di solito da un titolo non equivoco, ed è volto principalmente a derogare, attraverso la presunzione posta nel secondo comma, alla regola generale sull'Onere della prova in tema di rivendicazione, mentre nessuna deroga configura alla normale disciplina della prova dei contratti formali, in particolare degli acquisti immobiliari. Pertanto, quando un immobile sia intestato ad uno dei coniugi in virtù di idoneo titolo d'acquisto, l'altro coniuge che alleghi l'interposizione reale non può provarla né con giuramento, né con testimoni, giacché l'Obbligo dell'interposto di ritrasmettere all'interponente i diritti acquistati deve risultare, sotto pena di nullità, da atto scritto. (V 1787/81, mass n 412471 sulla seconda parte; (V 1838/80, mass n 405548; (V 5203/78, mass n 394953).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 219, Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 1414, Legge 19/05/1975 num. 151 art. 87

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)