Sez. 4, Sentenza n. 32776 del 06/07/2006 Cc. (dep. 03/10/2006) Rv. 234822 - 01
AZIONE PENALE - NOTIZIE DI REATO - REGISTRO | Iscrizione - Ipotesi - Nuovo reato a carico del medesimo indagato o carico di altri soggetti - Decorrenza del termine per le indagini preliminari - Computo - Criteri.
AZIONE PENALE - NOTIZIE DI REATO - REGISTRO
Nel corso delle indagini preliminari il P.M. - salvi i casi di mutamento della qualificazione giuridica del fatto o dell'accertamento di circostanze aggravanti - deve procedere a nuova iscrizione nel registro delle notizie di reato previsto dall'art. 335 cod. proc. pen. sia quando acquisisce elementi in ordine ad ulteriori fatti costituenti reato nei confronti della stessa persona, sia quando raccolga elementi in relazione al medesimo o ad un nuovo reato a carico di persone diverse dall'originario indagato. Ne consegue che il termine per le indagini preliminari previsto dall'art. 405 cod. proc. pen., decorre in modo autonomo per ciascun indagato dal momento dell'iscrizione del suo nominativo nel registro delle notizie di reato e, per la persona originariamente sottoposta ad indagini, da ciascuna successiva iscrizione. (Ha precisato la Corte che per determinare il "dies a quo" ai fini della decorrenza dei termini di durata massima delle indagini preliminari relativi a diversi fatti iscritti sotto lo stesso numero in momenti differenti, l'unico criterio è quello di ordine sostanziale desumibile dall'art. 335 comma secondo cod. proc. pen., secondo cui, quando non si tratti di mutamento della qualificazione giuridica del fatto nè di diverse circostanze del medesimo fatto, non può parlarsi di aggiornamento di iscrizioni, ma di iscrizione autonoma).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 335 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 405 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)