Sez. 6, Sentenza n. 19053 del 12/03/2003 Cc. (dep. 23/04/2003) Rv. 227380 - 01
AZIONE PENALE (COD. PROC. PEN. 1988) - NOTIZIE DI REATO - REGISTRO | Iscrizione nel registro delle notizie di reato di diverse notizie in tempi differenti - Incidenza sull'autonomia delle singole iscrizioni ai fini del computo dei termini ex art. 407 cod. proc. pen. - Esclusione.
AZIONE PENALE (COD. PROC. PEN. 1988) - NOTIZIE DI REATO - REGISTRO
Nel corso delle indagini preliminari il P.M. - salvi i casi di mutamento della qualificazione giuridica del fatto o dell'accertamento di circostanze aggravanti - deve procedere a nuove iscrizioni nel registro delle notizie di reato previsto dall'art. 335 cod. proc. pen. sia quando acquisisce elementi in ordine ad ulteriori fatti costituenti reato nei confronti della stessa persona sia quando raccolga elementi in relazione al medesimo o ad un nuovo reato a carico di persone diverse dall'originario indagato. Ne consegue che il termine per le indagini preliminari previsto dall'art. 405 cod. proc. pen., decorre in modo autonomo per ciascun indagato dal momento dell'iscrizione del suo nominativo nel registro delle notizie di reato e, per la persona originariamente sottoposta ad indagini, da ciascuna successiva iscrizione. (Fattispecie in cui la Corte ha confermato il provvedimento del Tribunale del riesame che aveva ritenuto utilizzabile un decreto di sequestro preventivo emesso nel rispetto del termine per le indagini preliminari, di cui il pubblico ministero aveva ritualmente chiesto la proroga, nell'ambito di un procedimento - stralciato da quello principale, concernente i delitti di cui agli artt. 648 bis e ter cod. pen. - iscritto per i delitti di corruzione e concussione nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen. nei confronti del soggetto già indagato nel procedimento principale).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 335 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 335 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 405 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 405 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 406 com. 8 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 406 com. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)