Sez. L, Sentenza n. 26804 del 19/12/2007 (Rv. 600963 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - FORME INTEGRATIVE E COMPLEMENTARI DI SICUREZZA SOCIALE - IN GENERE | Disciplina di cui d.lgs. n. 124 del 1993 - Cessazione del rapporto senza maturazione del diritto a pensione - Facoltà previste dall'art. 10 del predetto d.lgs. n. 124 - Applicabilità ai fondi a capitalizzazione preesistenti - Sussistenza - Oggetto - Riferibilità della facoltà agli accantonamenti effettuati dal lavoratore e dal datore di lavoro - Sussistenza - Clausola statutaria del fondo preclusiva dell'esercizio della facoltà - Irrilevanza - Fondo alimentato da versamenti del datore di lavoro e non suddiviso in conti individuali - Riscatto della quota accantonata a valere sulle retribuzioni del lavoratore - Ammissibilità - Sussistenza.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - FORME INTEGRATIVE E COMPLEMENTARI DI SICUREZZA SOCIALE - IN GENERE
In tema di previdenza complementare, le tre opzioni stabilite dall'art. 10 del d.lgs. 21 aprile 1993, n. 124 (trasferimento del capitale accumulato ad altro fondo "chiuso", trasferimento ad un fondo "aperto", riscatto) in favore degli iscritti che abbiano cessato il rapporto senza maturazione del diritto a pensione in epoca successiva all'entrata in vigore della legge stessa, si applicano all'intera posizione individuale, che comprende tutti gli accantonamenti previsti dall'art. 8 di detto decreto, sia del lavoratore, sia del datore di lavoro, effettuati anche nel periodo antecedente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 124 del 1993, per i "fondi a capitalizzazione" preesistenti, anche nel caso in cui gli statuti dei fondi prevedano modalità di rimborso dei capitali accantonati difformi dalla norma legale. Ne consegue che, in forza dell'applicazione, nei termini suddetti, dell'art. 10 del d.lgs. n. 124 del 1993, il lavoratore ha diritto alla restituzione della quota accantonata sulle sue retribuzioni, quando, per qualsiasi ragione, venga meno la possibilità di fruire della pensione integrativa, anche nel caso in cui il fondo pensioni aziendale sia stato alimentato da un versamento, pari al 4 per cento della retribuzione di ciascun lavoratore, a carico del datore di lavoro e la dotazione del fondo medesimo non sia stata suddivisa in conti individuali.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 21/04/1993 num. 124 art. 8, Decreto Legisl. 21/04/1993 num. 124 art. 10, Decreto Legisl. 21/04/1993 num. 124 art. 11, Decreto Legisl. 21/04/1993 num. 124 art. 18 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)