Sez. 3, Sentenza n. 5683 del 11/06/1994 (Rv. 487021 - 01)
Assicurazione - Assicurazione contro i danni - Oggetto del contratto (rischio assicurato) - Surrogazione legale dell'assicuratore | Assicurazioni sociali - Ente gestore - Azione surrogatoria - Limiti.
Assicurazione - Assicurazione contro i danni - Oggetto del contratto (rischio assicurato) - Surrogazione legale dell'assicuratore
In seguito alla pronuncia di parziale illegittimità costituzionale dell'art. 28 della legge 24 dicembre 1969 n. 990, emessa dalla Corte Costituzionale con sentenza del 6 giugno 1989 n. 319, l'azione surrogatoria dell'ente gestore delle assicurazioni sociali nei diritti dell'assistito danneggiato, al quale siano state erogate prestazioni previdenziali, contro l'assicuratore del responsabile può essere esercitata solo nei limiti delle somme che con riguardo all'importo del massimale di polizza residuano dopo la detrazione dei crediti del danneggiato-assistito per i danni alla persona non risarciti attraverso le prestazioni dell'ente assicuratore (quali quelli per invalidità temporanea e permanente, per danno alla vita di relazione, per eventuale danno biologico e morale, con relativa rivalutazione, oltre interessi) che, come per eguali danni dei terzi, il giudice deve a tal fine accertare e liquidare con priorità rispetto all'ente previdenziale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1916 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 28 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)