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Sez. 3, Sentenza n. 11262 del 14/11/1997 (Rv. 509877 - 01)

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - OGGETTO DEL CONTRATTO (RISCHIO ASSICURATO) - SURROGAZIONE LEGALE DELL'ASSICURATORE | Esercizio dell'azione ex art. 1916 cod. civ. - Estensione ai danni non coperti dalla garanzia assicurativa (danno biologico e danno morale) - Ammissibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-11-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/509877-01

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - OGGETTO DEL CONTRATTO (RISCHIO ASSICURATO) - SURROGAZIONE LEGALE DELL'ASSICURATORE

L'esercizio dell'azione surrogatoria di cui all'art. 1916 cod. civ. da parte dell'assicuratore sociale non può estendersi (nel senso che non può esserne chiesto il rimborso al terzo responsabile) ai danni non coperti dalla garanzia assicurativa, quale il danno biologico ed il danno morale. (Vedi Corte Cost. 356 del 1991; 319 del 1989)

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1916 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)