Sez. 3, Sentenza n. 3944 del 04/04/1995 (Rv. 491629 - 01)
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - OGGETTO DEL CONTRATTO (RISCHIO ASSICURATO) - SURROGAZIONE LEGALE DELL'ASSICURATORE | Limiti - Danni non coperti dalla garanzia assicurativa - Surrogazione - Esclusione.
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - OGGETTO DEL CONTRATTO (RISCHIO ASSICURATO) - SURROGAZIONE LEGALE DELL'ASSICURATORE
In tema di surrogazione dell'assicuratore nei diritti dell'assicurato, ai sensi dell'art. 1916 cod. civ., l'esercizio della relativa azione non può sacrificare, oltre i limiti imposti dal contenuto del rapporto assicurativo, il diritto dell'assicurato all'integrale risarcimento del danno, con la conseguenza che non può estendersi anche ai danni non coperti dalla garanzia assicurativa, quale il danno biologico e il danno morale patiti dal lavoratore a cagione di un infortunio sul lavoro imputabile a penale responsabilità di terzi e non compreso nell'indennizzo corrisposto dall'I.N.A.I.L..
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1916 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 28 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)