Sez. L, Sentenza n. 10592 del 24/10/1998 (Rv. 520071 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - SOSPENSIONE - PER RAPPORTI TRA LE PARTI | Doloso occultamento dell'esistenza del debito da parte del debitore - Ricorrenza - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie.
PRESCRIZIONE CIVILE - SOSPENSIONE - PER RAPPORTI TRA LE PARTI
La causa di sospensione della prescrizione di cui all'art. 2941 n. 8 cod. civ. ricorre quando sia posto in essere dal debitore un comportamento intenzionalmente diretto ad occultare al creditore l'esistenza dell'obbligazione, consistente in una condotta ingannatrice e fraudolenta tale da comportare per il creditore una vera e propria impossibilità di agire, non una mera difficoltà di accertamento del credito. (Fattispecie in materia di mancata precisazione da parte di una USL, nelle informative periodicamente inviate ai medici convenzionati, dell'esatto importo loro dovuto per le prestazioni eseguite)
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2941 com. 1 n. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)