Sez. 3, Ordinanza n. 16007 del 07/06/2024 (Rv. 671268-01)
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA - IN GENERE | Impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada - Trasferimento di ramo d’azienda autorizzato dall’Ivass - Successione della cessionaria nel diritto controverso con la cedente - Idoneità - Sussistenza - Fattispecie.
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA - IN GENERE
La cessione da parte dell'impresa designata per il Fondo di garanzia per le vittime della strada di un ramo d'azienda, comprensivo di rapporti relativi al Fondo stesso, se autorizzata dall'IVASS,
è idonea a determinare la successione a titolo particolare della cessionaria nel diritto già controverso in sede processuale con la cedente. (In applicazione del principio, la S.C. ha affermato la legittimazione all'impugnazione di Generali Italia s.p.a., quale conferitaria del ramo di azienda assicurativo, stante l'autorizzazione dell'IVASS al conferimento mediante scorporo del "complesso di attività, passività e rapporti contrattuali inerenti l'attività assicurativa facente capo alla Direzione per l'Italia" di Assicurazioni Generali s.p.a., originaria impresa designata dal Fondo di garanzia, già costituitasi in primo grado).
Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 283 CORTE COST., Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 286, Cod. Civ. art. 2555, Cod. Civ. art. 2558, Cod. Proc. Civ. art. 111, Cod. Civ. art. 2560
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)