Sez. 5, Sentenza n. 3967 del 13/07/2015 Ud. (dep. 29/01/2016) Rv. 265889 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - MOTIVI DI PARTICOLARE VALORE MORALE O SOCIALE | Furto commesso dal padre per procurarsi il danaro necessario a comprare un medicinale per il figlio malato - Attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n.1 cod. pen. - Sussistenza - Esclusione - Ragioni.
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - MOTIVI DI PARTICOLARE VALORE MORALE O SOCIALE
Non ricorre l'attenuante dei motivi di particolare valore morale e sociale, di cui all'art. 62, comma primo, n. 1, cod. pen., qualora l'agente commetta il reato (nella specie: furto con strappo di cui all'art. 624 bis cod. pen.) per procurarsi il danaro necessario ad acquistare un medicinale per il figlio, in quanto l'operatività di detta attenuante presuppone che i motivi dell'azione criminosa superino l'entità della morale comune media, con la conseguenza che l'aiuto prestato dal padre al figlio non può essere riguardato come eccedente i limiti della normale solidarietà familiare e non è, dunque, ricollegabile ai 'motivi di particolare valore morale e socialè previsti dalla norma in questione.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 1 n. 1, Cod. Pen. art. 624 bis PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)