Sez. 5, Sentenza n. 49674 del 21/10/2009 Ud. (dep. 28/12/2009) Rv. 245825 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - MOTIVI DI PARTICOLARE VALORE MORALE O SOCIALE | Aiuto economico prestato dal figlio al padre malato - Integrazione dell'attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 1, cod. pen. - Esclusione.
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - MOTIVI DI PARTICOLARE VALORE MORALE O SOCIALE
Non ricorre l'attenuante dei motivi di particolare valore morale e sociale di cui all'art. 62, comma primo, n. 1, nel caso in cui l'imputato per il reato di spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 cod. pen.) affermi di aver voluto trasferire il denaro al padre residente in Marocco e con precarie condizioni di salute, in quanto l'operatività di detta attenuante presuppone che i motivi dell'azione criminosa superino l'entità della morale comune media, con la conseguenza che l'aiuto economico prestato dal figlio al padre malato non può essere riguardato come eccedente i limiti della normale solidarietà familiare e non è, dunque, ricollegabile ai 'motivi di particolare valore morale e socialè previsti dalla norma in questione.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 1 n. 1, Cod. Pen. art. 455
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)