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Sez. 1, Sentenza n. 1715 del 11/01/1995 Ud. (dep. 21/02/1995) Rv. 201418 - 01

Reato - Circostanze - Attenuanti comuni - Motivi di particolare valore morale e sociale | Scarsa rilevanza dei motivi rispetto alla gravità del commesso reato - Configurabilità dell'attenuante - Esclusione.
Stato
decisa il 1995-01-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/201418-01

Reato - Circostanze - Attenuanti comuni - Motivi di particolare valore morale e sociale

Anche se l'art. 62 n. 1 cod. pen. non richiede il requisito della proporzione tra il motivo di particolare valore morale o sociale e il delitto commesso, l'aggettivo "particolare" usato dal legislatore nel configurare l'attenuante in questione indica che i motivi per i quali l'imputato ha agito superino l'entità della morale comune media e non debbano essere di scarsa rilevanza rispetto alla gravità del reato perpetrato.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 n. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)