Sez. L, Sentenza n. 1406 del 27/02/1984 (Rv. 433501 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INDEROGABILITÀ - LIMITI - REGOLAMENTAZIONE GENERALE SUCCESSIVA ANCORCHÉ CON EFFICACIA PIÙ LIMITATA NELLO SPAZIO - RILEVANZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INDEROGABILITÀ - LIMITI - REGOLAMENTAZIONE GENERALE SUCCESSIVA ANCORCHÉ CON EFFICACIA PIÙ LIMITATA NELLO SPAZIO - RILEVANZA.*
La disposizione del secondo comma dell'art. 2077 cod. civ. - per cui le clausole difformi dei contratti individuali, preesistenti o successivi al contratto collettivo, sono sostituite di diritto da quelle del contratto collettivo, salvo che prevedano condizioni più favorevoli ai lavoratori - non è applicabile nell'ipotesi in cui ad una regolamentazione generale succeda un'altra regolamentazione avente lo stesso carattere di generalità, ancorché con efficacia limitata in senso spaziale, come nel caso di un contratto di lavoro aziendale, la cui disciplina, pertanto, anche se meno favorevole per i lavoratori, sostituisce quella precedente. (Conf 3646/83, mass n 428140; (Conf 1266/82, mass n 419142; (Conf 349/81, mass n 410811).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2077
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)