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Sez. L, Sentenza n. 3419 del 07/06/1985 (Rv. 441079 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - ACCORDI AZIENDALI - DISCIPLINA DEROGATIVA IN PEIUS RISPETTO A QUELLA DEL CONTRATTO NAZIONALE - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1985-06-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/441079-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - ACCORDI AZIENDALI - DISCIPLINA DEROGATIVA IN PEIUS RISPETTO A QUELLA DEL CONTRATTO NAZIONALE - AMMISSIBILITÀ.*

Gli accordi aziendali - alla cui stipulazione per conto dei lavoratori sono legittimate tutte le organizzazioni sindacali operanti nell'azienda, purché non simulate, e quindi anche le commissioni interne od il consiglio di fabbrica - costituiscono espressione di autonomia collettiva e pertanto ad essi sono inapplicabili sia il divieto di rinuncia ex art. 2113 cod. civ., sia la disciplina dettata dall'art. 2077, secondo comma, cod. civ., con la conseguenza che gli stessi, nell'ambito della loro efficacia, possono anche derogare in peius al trattamento previsto per i lavoratori da un precedente contratto collettivo nazionale. (Conf 1501/84, mass n 433591; (Conf 1406/84, mass n 433501; (Conf 1081/84, mass n 433238; (Conf 927/84, mass n 433120; (Conf 1266/82, mass n 419142; (Conf 1214/82, mass n 419087; (Conf 349/81, mass n 410811; (Conf 300/81, mass n 410735).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2077, Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)