Sez. L, Sentenza n. 442 del 25/01/1990 (Rv. 464980 - 01)
INDUSTRIA - ENERGIA ELETTRICA (INDUSTRIA ED IMPIANTI ELETTRICI) - NAZIONALIZZAZIONE - ENEL - PERSONALE - INDENNITÀ RICONOSCIUTA DALL'ACCORDO ENEL-FNDAI A FAVORE DEI DIRIGENTI CON DIRITTO A PENSIONE DI ANZIANITÀ - NATURA - PREMIO DI FINE SERVIZIO - CONFIGURABILITÀ - PRESUPPOSTO - CESSAZIONE DEFINITIVA DEL RAPPORTO DI LAVORO.*
INDUSTRIA - ENERGIA ELETTRICA (INDUSTRIA ED IMPIANTI ELETTRICI) - NAZIONALIZZAZIONE - ENEL - PERSONALE - INDENNITÀ RICONOSCIUTA DALL'ACCORDO ENEL-FNDAI A FAVORE DEI DIRIGENTI CON DIRITTO A PENSIONE DI ANZIANITÀ - NATURA - PREMIO DI FINE SERVIZIO - CONFIGURABILITÀ - PRESUPPOSTO - CESSAZIONE DEFINITIVA DEL RAPPORTO DI LAVORO.*
L'indennità, di misura pari a dodici mensilità retributive, riconosciuta dall'accordo ENEL-FNDAI ai dirigenti che lascino il servizio per aver maturato il diritto a pensione di anzianità, sia in caso di licenziamento che in quello di dimissioni ed, in questo ultimo, anche senza prestazione di preavviso lavorato, non è assimilabile né all'indennità di preavviso, né all'indennità di anzianità, né infine alla retribuzione propriamente detta, ma costituisce, invece, un premio di fine servizio inteso a favorire l'anticipata cessazione dal lavoro del personale più qualificato prossimo al pensionamento e ad incentivare così il rinnovamento dei quadri aziendali, con la conseguenza che la corresponsione di detta indennità presuppone la cessazione definitiva del rapporto di lavoro ed è incompatibile con la prosecuzione dello stesso. (V 6356/84, mass n 437949; (Conf 9005/87, mass n 456298).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)