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Sez. 5, Sentenza n. 26382 del 11/12/2006 (Rv. 595686 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE | Somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro al fine di incentivare l'esodo - Aliquota - Riduzione a metà stabilita dall'art. 17, comma 4 - bis, del d.P.R. n. 917 del 1986 - Indennità riconosciuta dall'accordo ENEL - FNDAI ai dirigenti - Applicabilità del beneficio - Fondamento.
Stato
decisa il 2006-12-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/595686-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE

In tema di IRPEF, e con riguardo all'indennità di fine rapporto di lavoro, l'aliquota ridotta, prevista dal comma 4-bis dell'art. 17 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dall'art. 5, comma 1, lettera d), n. 2, del d.lgs. 2 settembre 1997, n. 314, "per le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori che abbiano superato l'età di 50 anni se donne e di 55 anni se uomini", trova applicazione per l'indennità, di misura pari a dodici mensilità retributive, riconosciuta dall'accordo ENEL-FNDAI ai dirigenti che lascino il servizio per aver maturato il diritto a pensione di anzianità, sia in caso di licenziamento che in quello di dimissioni ed, in questo ultimo, anche senza prestazione di preavviso lavorato. Tale indennità, infatti, non è assimilabile nè all'indennità di preavviso, nè all'indennità di anzianità, nè infine alla retribuzione propriamente detta, ma costituisce, invece, un premio di fine servizio inteso a favorire l'anticipata cessazione dal lavoro del personale più qualificato prossimo al pensionamento e ad incentivare così il rinnovamento dei quadri aziendali.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 17 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/09/1997 num. 314 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)