Sez. 1, Sentenza n. 1848 del 18/04/1989 (Rv. 462524 - 01)
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALE - EMESSE DA TRIBUNALI ECCLESIASTICI - RICORSO ALLA CORTE DI APPELLO - SOTTOSCRIZIONE DELLA PARTE - DIFETTO DI PATROCINIO DI PROCURATORE LEGALE - INESISTENZA DEL RICORSO - EFFETTI.*
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALE - EMESSE DA TRIBUNALI ECCLESIASTICI - RICORSO ALLA CORTE DI APPELLO - SOTTOSCRIZIONE DELLA PARTE - DIFETTO DI PATROCINIO DI PROCURATORE LEGALE - INESISTENZA DEL RICORSO - EFFETTI.*
Il ricorso alla Corte d'appello, per la delibazione di sentenza del tribunale ecclesiastico in materia matrimoniale, è giuridicamente inesistente, ove sottoscritto personalmente dalla parte, in considerazione della natura contenziosa del relativo giudizio, a prescindere dall'applicabilità o meno del rito camerale, con la conseguenziale necessità del patrocinio di procuratore legalmente esercente, ai sensi dell'art. 82 ultimo comma cod. proc. civ.. tale inesistenza, che invalida l'intero procedimento e la sentenza che l'abbia definito, non è suscettibile di sanatoria, nemmeno sulla base di un successivo atto di Costituzione a mezzo di procuratore, il quale può valere come nuovo ricorso introduttivo, ove ne abbia i requisiti e venga portato a conoscenza dell'altra parte in modo idoneo all'instaurazione del contraddittorio. (V 2164/88, mass n 458007).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 82 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 737 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 796 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 797 CORTE COST., Tratt. Internaz. 18/02/1984 num. 8, Legge 25/03/1985 num. 121 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)