Sez. U, Sentenza n. 59 del 13/02/1999 (Rv. 523164 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - SOTTOSCRIZIONE | Illegibilità della firma - Mancata contestazione della sua provenienza dall'avvocato difensore - Inammissibilità del ricorso - Insussistenza - Patrocinio di amministrazione dello Stato da parte dell'Avvocatura Generale dello Stato - Coincidenza o meno dell'avvocato dello Stato sottoscrivente con il nominativo indicato in testa o in calce al ricorso - Irrilevanza.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - SOTTOSCRIZIONE
Non può ritenersi violata la disposizione dell'art. 365 cod. proc. civ. sulla sottoscrizione del ricorso per cassazione (che quindi non può ritenersi inammissibile), ove la firma apposta dall'avvocato sia illeggibile e tuttavia non se ne contesti la provenienza; in particolare, nel caso di ricorso proposto per conto di un'amministrazione dello Stato, se non si contesta che la sottoscrizione provenga da un legale dell'Avvocatura Generale dello Stato, non rileva neanche se lo stesso si identifichi o meno con il nominativo indicato nell'epigrafe o in calce al ricorso.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 1, Regio Decr. 30/10/1933 num. 1612 art. 1, Cod. Proc. Civ. art. 365
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)