Sez. 5, Sentenza n. 13481 del 30/10/2001 (Rv. 549941 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - SOTTOSCRIZIONE | Illeggibilità della firma - Mancata contestazione della sua provenienza dall'avvocato difensore - Inammissibilità del ricorso - Configurabilità - Esclusione - Lamentata situazione di incertezza, in assenza di formale contestazione sulla qualifica del firmatario dell'atto - Rilevanza - Esclusione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - SOTTOSCRIZIONE
Non può ritenersi inammissibile il ricorso per cassazione nella ipotesi in cui la firma apposta dall'avvocato in calce allo stesso sia illeggibile, e tuttavia non se ne contesti la provenienza; in particolare, nel caso di ricorso proposto per conto di un'amministrazione dello Stato, non rileva la circostanza che si lamenti una situazione di incertezza, senza che sia rivolta una formale contestazione sulla qualifica del firmatario dell'atto e sulla sua appartenenza all'Avvocatura dello Stato.(Nella specie, si trattava di ricorso teletrasmesso da parte dell'Avvocatura Generale dello Stato ad un'Avvocatura distrettuale, e recante la firma e l'indicazione a stampa del nominativo dell'avvocato estensore, ma non la indicazione dell'avvocato ricevente, la cui firma, sottostante la dicitura "il su esteso atto, teletrasmesso a norma dell'art. 7, terzo comma, della legge 15710/1986, n. 664, viene sottoscritto dall'avvocato ricevente", risultava illeggibile).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 365, Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)