Sez. 1, Sentenza n. 16150 del 22/12/2000 (Rv. 542873 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - SOTTOSCRIZIONE | Illeggibilità della firma - Mancata contestazione della sua provenienza dall'avvocato difensore - Inammissibilità del ricorso - Insussistenza.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - SOTTOSCRIZIONE
Non può ritenersi violata la disposizione dell'art. 365 cod. proc. civ. sulla sottoscrizione del ricorso per cassazione (che quindi non può ritenersi inammissibile) ove la firma apposta dall'avvocato sia illeggibile e tuttavia non se ne contesti la provenienza.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 365
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)