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Sez. 5, Sentenza n. 4950 del 28/03/2012 (Rv. 621742 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - SOTTOSCRIZIONE | Rappresentanza e difesa in giudizio delle Agenzie fiscali - Ricorso per cassazione - Mandato - Necessità - Esclusione - Sottoscrizione apposta da avvocato dello Stato diverso da quello che ha materialmente redatto l'atto - Nullità del ricorso - Esclusione - Sottoscrizione da parte di altro avvocato dello Stato - Sufficienza - Fondamento.
Stato
decisa il 2012-03-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/621742-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - SOTTOSCRIZIONE

Per la rappresentanza e difesa in giudizio, le Agenzie fiscali, ai sensi dell'art. 72 del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, possono avvalersi, secondo la disciplina di cui all'art. 43 del r.d. 30 ottobre 1933, n. 611, del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, che, in forza di tali disposizioni, si pone con esse in un rapporto di immedesimazione organica, ben diverso da quello determinato dalla procura "ad litem", che trova fondamento nell'"intuitus fiduciae" e nella personalità della prestazione. Ne consegue che gli avvocati dello Stato esercitano le loro funzioni innanzi a tutte le giurisdizioni ed in qualunque sede, senza bisogno di mandato, neppur quando le norme ordinarie richiedono il mandato speciale, come nel caso di ricorso per cassazione, e che, avendo la difesa dell'Avvocatura dello Stato carattere impersonale, ed essendo quindi gli avvocati dello Stato pienamente fungibili nel compimento di atti processuali relativi ad un medesimo giudizio, l'atto introduttivo di questo è valido anche se la sottoscrizione è apposta da avvocato diverso da quello che materialmente ha redatto l'atto, unica condizione richiesta essendo la spendita della qualità professionale abilitante alla difesa.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/07/1999 num. 300 art. 72, Regio Decr. 30/10/1933 num. 611 art. 43

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)