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Sez. 5, Sentenza n. 11085 del 07/05/2008 (Rv. 603188 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI | Art. 19 del d.P.R. n. 633 del 1972 - Detraibilità - Operazioni esenti - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2008-05-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/603188-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI

In tema di Iva, l'art. 19 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 impone di tener conto delle operazioni esenti, indicate all'art. 10, da n. 1 a n. 9, dello stesso d.P.R., al fine della determinazione della percentuale della indetraibilità (cosiddetta pro rata), solo quando formino oggetto dell'attività propria dell'impresa, con la conseguenza che vanno escluse tutte quelle attività che pur se previste nell'atto costitutivo, siano eseguite solo in modo occasionale o accessorio per un migliore svolgimento dell'attività propria d'impresa. (Nella specie la riscossione di canoni di locazione di una società costruttrice è stata ritenuta operazione non detraibile, sul rilievo della occasionalità e accessorietà di tale attività, pur prevista dallo statuto, a quella principale dell'impresa di acquisto, ristrutturazione e vendita di immobili).

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 10 bis CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 10 novies CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)