Sez. 5, Sentenza n. 5970 del 14/03/2014 (Rv. 630739 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI | Promiscuità di operazioni imponibili o esenti - Formula del cosiddetto "pro rata" - Portata - Operazioni attive esenti estranee all'oggetto dell'impresa - Inclusione nel calcolo - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI
In tema di determinazione dell'IVA, le operazioni attive soggette all'imposta ed esenti, poste in essere promiscuamente dal contribuente, non rientrano nel calcolo del "pro-rata" di riduzione delle detrazioni ove - analogamente, sia pure con meccanismo inverso, a quanto succede per le operazioni passive per l'insorgenza del diritto a detrazione - le stesse non rientrino, in base a criteri di regolarità causale e non di mera occasionalità, nell'attività propria dell'impresa, non avendo contribuito a definire l'entità delle cessioni dei beni o delle prestazioni dei servizi che costituiscono l'oggetto dell'attività imprenditoriale
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 1 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 CORTE COST., Decreto Legge 30/12/1991 num. 417 art. 1 com. 8, Legge 06/02/1992 num. 66
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)