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Sez. 5, Sentenza n. 5970 del 14/03/2014 (Rv. 630740 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI | Riduzione dell'IVA detraibile - Computo del "pro rata" per le operazioni esenti - Portata - Proventi derivanti da attività estranee a quella dell'impresa - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2014-03-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/630740-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI

In tema di IVA, i proventi di un'attività strumentale ed accessoria, svolta in modo assolutamente occasionale e, quindi, estranea a quella propria di impresa del contribuente, da accertarsi in concreto e non sulla base delle mere previsioni statuarie, debbono essere esclusi dal calcolo della percentuale di riduzione dell'IVA detraibile in ragione delle operazioni esenti effettuate, come confermato dall'art. 19, lett. e), quater del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, "ratione temporis" vigente. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva incluso, nel computo del "pro rata", gli interessi attivi derivanti da un isolato mutuo della società ricorrente in favore della sua controllante, ritenendolo erroneamente riconducibile all'attività di leasing esercitata dalla prima in via principale a favore della clientela, nonostante la differenza funzionale tra interessi attivi e canoni di leasing).

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 1 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 CORTE COST., Decreto Legge 30/12/1991 num. 417 art. 1 com. 8, Legge 06/02/1992 num. 66

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)