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Sez. 1, Sentenza n. 10528 del 23/10/1998 (Rv. 520016 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI | Contribuente effettuante promiscuamente operazioni imponibili o esenti - Formula del cosiddetto "pro rata" - Portata - Operazioni attive esenti estranee all'oggetto dell'impresa - Inclusione nel calcolo - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 1998-10-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/520016-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI

Così come le operazioni passive che abbiano comportato pagamento IVA in rivalsa non danno diritto a deduzione se non rientrano nell'attività propria dell'impresa poiché non hanno contribuito a determinare la entità delle cessioni dei beni o delle prestazioni dei servizi che costituiscono l'oggetto dell'attività di impresa, per la medesima ragione - e inversamente - le operazioni attive esenti estranee a quell'oggetto non possono rientrare nel calcolo del "pro - rata" di riduzione della detrazione che costituisce la formula idonea a determinare l'entità dell'IVA detraibile nell'ipotesi in cui l'imprenditore svolga promiscuamente operazioni (inerenti all'oggetto dell'impresa) soggette ad IVA, ovvero esenti, ma complessivamente riferibili alle operazioni passive di cessioni e prestazioni ricevute, gravate dall'IVA.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)