Sez. 2, Sentenza n. 19118 del 13/03/2007 Ud. (dep. 17/05/2007) Rv. 236400 - 01
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - QUESTIONI SUL TITOLO ESECUTIVO | Decisione del giudice dell'esecuzione - Non vincolatività per quello dell'impugnazione - Limitazione alla sola ipotesi che essa sia stata sfavorevole all'interessato.
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - QUESTIONI SUL TITOLO ESECUTIVO
L'art. 670, comma secondo, cod. proc. pen., nella parte in cui stabilisce che "la decisione del giudice dell'esecuzione non pregiudica quella del giudice dell'impugnazione o dell'opposizione, il quale, se ritiene ammissibile il gravame, sospende con ordinanza l'esecuzione che non sia già stata sospesa", va interpretato nel senso che solo nel caso in cui la decisione del giudice dell'esecuzione sia stata negativa il giudice dell'impugnazione o dell'opposizione apparentemente tardive può invece ritenere che queste siano tempestive, restando escluso, per converso, che il giudice dell'impugnazione o dell'opposizione possa dissentire da quello dell'esecuzione qualora quest'ultimo abbia accolto la richiesta dell'interessato volta ad ottenere la declaratoria di non esecutività del provvedimento che lo riguarda.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 670 PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)