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Sez. 1, Sentenza n. 21644 del 28/04/2005 Ud. (dep. 08/06/2005) Rv. 231656 - 01

ESECUZIONE (Cod. proc. pen. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - restituzione nel termine | Restituzione in termini disposta dal giudice dell'esecuzione per la proposizione dell'impugnazione - Possibilità, per il giudice dell'impugnazione, di dichiarare l'inammissibilità del gravame per tardività, sulla base della ritenuta insussistenza delle condizioni per la restituzione in termini - Esclusione.
Stato
decisa il 2005-04-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/231656-01

ESECUZIONE (Cod. proc. pen. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - restituzione nel termine

Qualora il giudice dell'esecuzione, applicando l'art.670, comma terzo, cod. proc. pen., nel respingere la richiesta di non esecutività della sentenza, accolga invece quella di restituzione in termine per la proposizione dell'impugnazione, il giudice cui l'impugnazione venga quindi proposta non può dichiararla inammissibile per tardività sulla base della ritenuta insussistenza delle già riconosciute condizioni per la restituzione in termine.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 175 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 670 PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)