Sez. 1, Sentenza n. 13060 del 09/09/2002 (Rv. 557306 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE | Natura assistenziale dell'assegno - Configurabilità - Corresponsione di un assegno di entità modesta - Assimilabilità all'assegno di mantenimento attribuito in sede di separazione - Conseguenze - Cessazione dell'obbligo di corrispondere l'assegno di divorzio o determinazione dello stesso in misura inferiore - Ripetibilità delle somme corrisposte - Esclusione.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE
Allorquando l'assegno di divorzio, attribuito allo scopo di evitare l'apprezzabile deterioramento delle precedenti condizioni di vita del coniuge richiedente, pur essendo di natura eminentemente assistenziale, sia destinato - nei fatti - a soddisfare, per la sua non elevata entità, mere esigenze di carattere alimentare, esso non si differenzia dall'assegno di mantenimento corrisposto in sede di separazione, con la conseguenza che le somme corrisposte a tale titolo, nel caso in cui venga meno il diritto all'assegno o se ne riduca l'entità, non sono suscettibili di ripetizione.
Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST., Cod. Civ. art. 156 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)