Sez. 3, Sentenza n. 3978 del 18/03/2003 (Rv. 561192 - 01)
COMPETENZA CIVILE - CONTINENZA DI CAUSE | Procedimento monitorio - Azione di accertamento negativo - Proposizione delle domande innanzi a giudici diversi - Giudice competente - Individuazione - Criterio della prevenzione - Determinazione con riferimento alla data di deposito del ricorso - Ammissibilità - Condizione - Sussistenza della competenza del giudice del procedimento alla data del deposito del ricorso.
COMPETENZA CIVILE - CONTINENZA DI CAUSE
Nel caso in cui la parte nei cui confronti è stato chiesto decreto Ingiuntivo abbia proposto domanda di accertamento negativo del credito davanti ad un diverso giudice prima che il ricorso ed il decreto ingiuntivo le siano stati notificati, se, in virtù del rapporto di continenza tra le due cause quella di accertamento negativo si presti ad essere riunita a quella di opposizione, la continenza deve operare in questo senso, sempre che la domanda di ingiunzione sia stata proposta a giudice che alla data in cui è stata presentata era competente a conoscerne.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 39, Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 643
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)