Sez. 4, Sentenza n. 25404 del 20/03/2003 Cc. (dep. 12/06/2003) Rv. 225726 - 01
INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - INIZIO DELL'AZIONE PENALE - IN GENERE | Potere del P.M. di disporre il sequestro probatorio - Ammissibilità - Ragioni.
INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - INIZIO DELL'AZIONE PENALE - IN GENERE
Il Pubblico Ministero è legittimato, dopo la chiusura delle indagini preliminari e la richiesta di rinvio a giudizio, formulata nei termini stabiliti dall'art. 407 cod. proc. pen., a compiere ulteriori indagini allo scopo di acquisire fonti di prova, come si evince dall'art. 419, terzo comma cod. proc. pen., che stabilisce che l'avviso della data dell'udienza preliminare contenga anche l`invito a trasmettere la documentazione relativa alle <<indagini espletate dopo la richiesta di rinvio a giudizio>>, e dall'407, terzo comma cod. proc. pen., che prevede, nel caso in cui il pubblico ministero non abbia esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione nel termine stabilito dalla legge o prorogato dal giudice, la sanzione dell'inutilizzabilità per i soli <<atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine>>. Ne consegue che non è precluso al pubblico ministero di disporre il sequestro ex art. 253 cod. proc. pen., se pur nel periodo precedente l'emissione del decreto che dispone il giudizio, stante il limite stabilito dall'art. 430 cod. proc. pen. per gli atti garantiti.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 253, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 253, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 407 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 407 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 419 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 419 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 430 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 430 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)