Sez. 5, Sentenza n. 2687 del 30/04/1998 Cc. (dep. 19/06/1998) Rv. 210935 - 01
INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - TERMINI - DURATA MASSIMA DELLE INDAGINI - INUTILIZZABILITÀ DEGLI ATTI PER SCADENZA DEL TERMINE | Oggetto della sanzione - Indagini successive alla richiesta di rinvio a giudizio - Esclusione - Ragioni.
INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - TERMINI - DURATA MASSIMA DELLE INDAGINI - INUTILIZZABILITÀ DEGLI ATTI PER SCADENZA DEL TERMINE
In materia di termini di durata massima delle indagini preliminari, la sanzione di inutilizzabilità degli atti ai sensi del terzo comma dell'art.407 cod. proc. pen., riguarda unicamente il compimento di indagini svolte dal P.M. nel periodo compreso tra la scadenza del termine massimo delle indagini preliminari e la richiesta di rinvio a giudizio. La sua "ratio" infatti è di impedire al P.M. che non abbia esercitato l'azione penale nei termini fissati di proseguire indagini utili ai fini dell'azione stessa, avendo egli viceversa il dovere di trasmettere gli atti al G.I.P. con richiesta di archiviazione o di decreto penale, ovvero di emissione del decreto di citazione a giudizio. Ma tale inutilizzabilità non si estende all'ulteriore attività di indagine eventualmente svolta dal P.M. dopo la richiesta di rinvio a giudizio o dopo l'emissione del relativo decreto. L'ulteriore svolgimento di tale attività è infatti espressamente previsto da norme del codice di rito, come l'art.419, 3. comma e l'art.430, che resterebbero prive di concreta applicabilità se il divieto investisse qualsiasi attività di indagine svolta successivamente alla richiesta di rinvio a giudizio o al decreto di citazione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 407 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 407 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 419 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 419 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 430 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 430 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)