Sez. 2, Sentenza n. 33626 del 05/07/2004 Cc. (dep. 05/08/2004) Rv. 229960 - 01
INDAGINI PRELIMINARI (Cod. proc. pen. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - termini - durata massima delle indagini - inutilizzabilità degli atti per scadenza del termine | Oggetto della sanzione - Indagini successive alla richiesta di rinvio a giudizio - Esclusione - Ragioni.
INDAGINI PRELIMINARI (Cod. proc. pen. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - termini - durata massima delle indagini - inutilizzabilità degli atti per scadenza del termine
Il divieto di utilizzazione degli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine di durata massima delle indagini preliminari non si estende alla ulteriore attività eventualmente svolta dal P.M. dopo la richiesta di rinvio a giudizio, nemmeno quando i nuovi atti di indagine siano ripetitivi di altri, affetti da inutilizzabilità per essere stati assunti dopo la scadenza dell'anzidetto termine e prima dell'esercizio della azione penale. (Fattispecie nella quale il P.M. aveva prodotto, nel procedimento di riesame in sede di rinvio, l'interrogatorio di un coindagato effettuato, dopo la richiesta di rinvio a giudizio, mediante la conferma "per relationem" di interrogatorio precedentemente reso e dichiarato inutilizzabile).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 407 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 419 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 430 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)