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Sez. L, Sentenza n. 5825 del 10/11/1979 (Rv. 402485 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - RETRIBUZIONE IMPONIBILE - COSIDDETTA 'INDENNITA DI RM' - ASSOGGETTABILITA A CONTRIBUZIONE PREVIDENZIALE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1979-11-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/402485-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - RETRIBUZIONE IMPONIBILE - COSIDDETTA 'INDENNITA DI RM' - ASSOGGETTABILITA A CONTRIBUZIONE PREVIDENZIALE - CONDIZIONI.*

Affinche la cosiddetta 'indennita di RM', cui si riferiscono l'art 27 dell'accordo aziendale 6 dicembre 1962 e l'art 15 dell'accordo aziendale 28 ottobre 1938, possa essere considerata accessorio della retribuzione, computabile nella retribuzione pensionabile a norma degli artt 21 legge 28 luglio 1961, n 830 e 17 legge 29 ottobre 1971, n 889 e, quindi, assoggettabile a contribuzione previdenziale, occorre che, da parte del giudice, siano accertate, con congrua motivazione, la natura retributiva dell'indennita, nonche la sua continuita e la fissazione di essa in astratto e in via generale per qualifiche, e sia, infine, verificata - anche d'ufficio - la compatibilita del meccanismo di rimborso con l'Esercizio obbligatorio della rivalsa da parte dell'azienda datrice di lavoro (art 127 del testo unico n 645 del 1958). (V 3494/79, mass n 399905; (V 3439/79, mass n 399853; (V 1018/79, mass n 397214).*

Riferimenti normativi: Contr. Coll. 28/10/1938 num. 15, DPR 29/01/1958 num. 645 art. 127 CORTE COST., Legge 28/07/1961 num. 830 art. 20, Legge 28/07/1961 num. 830 art. 21, Contr. Coll. 06/12/1962 num. 27, Legge 29/10/1971 num. 889 art. 17 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)