Sez. L, Sentenza n. 3439 del 20/06/1979 (Rv. 399853 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - LIQUIDAZIONE - DELLA PENSIONE - CLAUSOLA DI ACCORDO AZIENDALE RELATIVA ALLO ESONERO DEL DEBITORE DELL'IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE DALL'ASSOGGETTAMENTO ALLA RIVALSA DEL DATORE DI LAVORO QUALE SOSTITUTO DI IMPOSTA - NULLITA ASSOLUTA - CORRESPONSIONE DI UN'INDENNITA A RIMBORSO DELLA PREDETTA IMPOSTA TRATTENUTA - NULLITA - COMPUTO DI DETTA INDENNITA NELLA LIQUIDAZIONE DELLA PENSIONE - DIVIETO.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - LIQUIDAZIONE - DELLA PENSIONE - CLAUSOLA DI ACCORDO AZIENDALE RELATIVA ALLO ESONERO DEL DEBITORE DELL'IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE DALL'ASSOGGETTAMENTO ALLA RIVALSA DEL DATORE DI LAVORO QUALE SOSTITUTO DI IMPOSTA - NULLITA ASSOLUTA - CORRESPONSIONE DI UN'INDENNITA A RIMBORSO DELLA PREDETTA IMPOSTA TRATTENUTA - NULLITA - COMPUTO DI DETTA INDENNITA NELLA LIQUIDAZIONE DELLA PENSIONE - DIVIETO.*
L'art 127, tu delle imposte dirette approvato con DPR 29 gennaio 1958 n 645, che fa Obbligo al datore di lavoro, come sostituto di imposta, di versare l'imposta di ricchezza mobile dovuta dal lavoratore dipendente e che, contestualmente, pone a carico dello stesso datore di lavoro l'Obbligo della rivalsa nei confronti del debitore sostituito, e una norma di ordine pubblico che comporta, ai sensi dell'art 1418 cod civ la nullita, opponibile ex art 1421 cod civ anche da parte di terzi, di ogni pattuizione che si ponga con essa in contrasto. Pertanto, e affetta da nullita assoluta, per contrarieta con il richiamato art 127, la clausola contenuta in accordi aziendali che importi l'esenzione del debitore d'imposta dall'assoggettamento alla rivalsa, attraverso la corresponsione di un'indennita a rimborso - anche parziale - dell'imposta di ricchezza mobile trattenuta, ed, in conseguenza, nella liquidazione della pensione dovuta al lavoratore non si deve computare l'indennita dallo stesso cosi percepita in base a tale clausola nulla. (nella specie, il principio enunciato in massima, e stato applicato con riferimento alla clausola contenuta nell'art 27 dell'accordo aziendale 6 dicembre 1962 concluso tra l'azienda delle tranvie urbane di Napoli e i suoi dipendenti). (Conf 1018/79, mass n 397214).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1421, Legge 29/01/1958 num. 645 art. 127 CORTE COST., Contr. Coll. 06/12/1962 num. 27
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)