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Sez. 5, Sentenza n. 24999 del 24/11/2006 (Rv. 595884 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE | Disciplina ex d.P.R. n. 636 del 1972 - Modi e forme - Spedizione a mezzo posta alla segreteria della commissione di I grado - Tempestività dell'appello - Prova - Onere - Accertamento.
Stato
decisa il 2006-11-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/595884-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE

Nel processo tributario regolato dal d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, l'appello avverso le decisioni di primo grado può essere proposto, ai sensi degli artt. 22, secondo comma, e 17, primo comma, come modificati dal d.P.R. 3 novembre 1981, n. 739, mediante spedizione per posta alla segreteria del giudice "a quo", in plico senza busta, raccomandato con avviso di ricevimento, incombendo sull'appellante l'onere di provare la tempestiva spedizione dell'atto. Ne consegue che quando sia nota e determinante solo la data di deposito del gravame, ricavabile dal timbro apposto dalla segreteria della commissione di primo grado, ed essa sia posteriore alla scadenza del detto termine, l'appello è inammissibile. Eventuali annotazioni a firma del segretario in altri documenti (in calce alla sentenza di primo grado, nell'atto con cui l'appello viene comunicato alla parte, nell'elenco degli atti trasmessi alla commissione di secondo grado), che indichino la data di spedizione dell'atto di appello, contrastanti con la data risultante dal timbro di ricezione, non sono assistite, a differenza di quest'ultima, dalla fede privilegiata di cui all'art. 2700 cod. civ., potendo il segretario della commissione tributaria attestare come avvenuto in sua presenza o da lui compiuto solo l'atto di ricezione dell'appello, non anche quello di spedizione, compiuto dall'appellante, la cui data, pertanto, deve da questo essere provata.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 art. 17 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 22 CORTE COST., DPR 03/11/1981 num. 739 art. 8, DPR 03/11/1981 num. 739 art. 14, Cod. Civ. art. 2700 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)