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Sez. 5, Sentenza n. 11327 del 29/08/2001 (Rv. 549115 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - TERMINI PER RICORRERE - IN GENERE | Tempestività del ricorso - Accertamento - Criteri - Ricorso - Spedizione alla segreteria della commissione tributaria in busta chiusa - Conseguenze.
Stato
decisa il 2001-08-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/549115-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - TERMINI PER RICORRERE - IN GENERE

In tema di contenzioso tributario, ai sensi del primo comma dell'art. 17 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, modificato dall'art. 8 del d.P.R. 3 novembre 1981 n. 739, - il quale prescrive che il ricorso del contribuente sia proposto mediante diretta consegna dello stesso alla segreteria della commissione tributaria (di cui è rilasciata ricevuta) o sua spedizione alla medesima segreteria, in plico senza busta, raccomandato con avviso di ricevimento - l'accertamento del giorno di proposizione del ricorso può avvenire in due soli modi: rilevandolo dalla certificazione della sua ricezione da parte della segreteria della commissione tributaria oppure dal timbro postale con la data della sua spedizione, sempre che questa sia stata effettuata in plico senza busta, raccomandato con avviso di ricevimento. Se quest'ultimo procedimento non viene seguito (nella specie il ricorso era stato spedito in una busta chiusa), la tempestività del ricorso non può rilevarsi dalla data della sua spedizione, ma solamente dalla certificazione eseguita dalla segreteria della commissione tributaria circa la data di ricezione del ricorso, con la conseguenza che, se tale data è successiva alla scadenza del termine previsto per proporre ricorso, questo deve essere dichiarato inammissibile.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 art. 17 CORTE COST., DPR 03/11/1981 num. 739 art. 8, DPR 26/10/1972 num. 636 art. 22 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)