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Sez. 5, Sentenza n. 9947 del 28/07/2000 (Rv. 538908 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE | Modi e forme - Spedizione a mezzo posta alla segreteria della commissione di I grado - Legittimità - Conseguenze.
Stato
decisa il 2000-07-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/538908-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE

Ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. 636/1972, così come modificato dall'art. 14 del D.P.R. 739/1981, l'appello avverso le decisioni di una commissione tributaria di I grado può essere proposto non soltanto mediante consegna alla segreteria della commissione stessa, ma anche mediante spedizione dell'atto di impugnazione a mezzo posta, e sempre all'indirizzo di tale segretaria, applicandosi, in tal caso, le disposizioni di cui al comma primo dell'art. 17 D.P.R. 636/72 citato, secondo il quale "si considera come data di presentazione quella della spedizione".

Riferimenti normativi: Legge 26/10/1972 num. 636 art. 22 CORTE COST., Legge 03/11/1981 num. 739 art. 14

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)