Sez. L, Sentenza n. 2227 del 04/03/1991 (Rv. 471130 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Costituzione del rapporto - Durata del rapporto - Diritto alla conservazione del posto - Infortuni e malattie | Periodo di comporto - Computo - Giorni non lavorativi ovvero non lavorati cadenti nel periodo di assenza per malattia - Inclusione - Limiti.
Lavoro - Lavoro subordinato - Costituzione del rapporto - Durata del rapporto - Diritto alla conservazione del posto - Infortuni e malattie
Nella determinazione del periodo di comporto, sia esso secco o per sommatoria e fissato in giorni o mesi, si deve tener conto (salvo che diversamente risulti dal contratto individuale o collettivo) anche dei giorni non lavorativi (domeniche, festività infrasettimanali) o non "lavorati" (per sciopero) cadenti nel periodo di assenza per malattia, dovendosi presumere la continuità dell'episodio morboso e la conseguente indisponibilità del lavoratore in tali giorni per quella causa, salvo che il medesimo fornisca prova contraria.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)