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Sez. L, Sentenza n. 2227 del 04/03/1991 (Rv. 471130 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Costituzione del rapporto - Durata del rapporto - Diritto alla conservazione del posto - Infortuni e malattie | Periodo di comporto - Computo - Giorni non lavorativi ovvero non lavorati cadenti nel periodo di assenza per malattia - Inclusione - Limiti.
Stato
decisa il 1991-03-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/471130-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Costituzione del rapporto - Durata del rapporto - Diritto alla conservazione del posto - Infortuni e malattie

Nella determinazione del periodo di comporto, sia esso secco o per sommatoria e fissato in giorni o mesi, si deve tener conto (salvo che diversamente risulti dal contratto individuale o collettivo) anche dei giorni non lavorativi (domeniche, festività infrasettimanali) o non "lavorati" (per sciopero) cadenti nel periodo di assenza per malattia, dovendosi presumere la continuità dell'episodio morboso e la conseguente indisponibilità del lavoratore in tali giorni per quella causa, salvo che il medesimo fornisca prova contraria.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)