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Sez. L, Sentenza n. 1467 del 18/02/1997 (Rv. 502497 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - COMPORTO | Calcolo - Giorni non lavorativi e assenze intermedie tra i periodi di malattia - Computabilità - Aziende prevedenti turni di lavoro nei giorni festivi - Assenza in questi ultimi del lavoratore non previsto in turno - Computabilità.
Stato
decisa il 1997-02-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/502497-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - COMPORTO

Nel periodo di comporto per malattia vanno computati anche i giorni non lavorativi e le assenze intermedie del lavoratore tra una malattia e quella seguente, dovendosi presumere, in difetto di prova contraria, la continuità dell'episodio morboso, onde grava sul lavoratore l'onere della prova contraria a tale presunzione, né può sottrarsi a tale onere il lavoratore che, nelle aziende in cui siano previsti turni di lavoro nei giorni festivi, non sia rientrato in uno di tali giorni al lavoro perché non inserito nel turno, atteso che, in considerazione dei lunghi periodi di malattia, il datore di lavoro non può essere considerato responsabile per il mancato inserimento del lavoratore nel turno, e, d'altra parte, il lavoratore, in ottemperanza ai principi di correttezza e buona fede, avrebbe dovuto confermare con un certo anticipo il proprio rientro, o, almeno, presentarsi il giorno stesso, ancorché non previsto nel turno.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)