Sez. L, Sentenza n. 12057 del 22/11/1995 (Rv. 494741 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - COMPORTO | Determinazione - Criteri - Termine interno e termine esterno fissati a mesi - Calcolo - Riferimento al calendario comune e non alla durata media del mese - Obbligatorietà.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - COMPORTO
Nel caso di assenza del lavoratore a seguito di ricaduta nella stessa o in diversa malattia (come nell'analogo caso di assenza dovuta ad una malattia unica) al fine di verificare se sia stato superato o meno il periodo di comporto contrattuale vige la regola, costituente applicazione del principio generale per cui un termine fissato a mesi deve essere computato secondo il calendario comune(art. 2963, comma primo, cod. civ. e art.155, comma secondo cod.proc.civ.)per la quale tanto il termine interno, corrispondente alla somma delle assenze causate dai singoli episodi morbosi, quanto quello esterno, costituito dall'arco di tempo entro il quale i detti episodi debbono rientrare senza pregiudizio per la conservazione del posto di lavoro, vanno stabiliti - salva l'esistenza di clausole contrattuali di diverso contenuto - secondo la loro effettiva durata in base al calendario comune e non già assumendo una durata convenzionale fissa costituita da un predeterminato numero di giorni(nella specie: trenta) astrattamente basato sulla durata media del mese.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2963 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 155 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)