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Sez. 2, Sentenza n. 7346 del 08/08/1997 (Rv. 506562 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PER RAGIONI DI COMPETENZA | Esclusione - Decisione della causa nel merito - Necessità.
Stato
decisa il 1997-08-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/506562-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PER RAGIONI DI COMPETENZA

L'accertamento da parte del giudice d'appello dell'incompetenza del giudice di primo grado non rientra fra le ipotesi tassative di rimessione della causa al primo giudice (art. 353, 354 cod. proc. civ.), onde il giudice di secondo grado deve trattenere la causa e deciderla nel merito.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 353 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)