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Sez. U, Sentenza n. 11101 del 26/07/2002 (Rv. 556305 - 01)

PROPRIETÀ - ACQUISTO - A TITOLO ORIGINARIO - ACCESSIONE - ALLUVIONE | Art. 947 cod. civ. (vecchio testo) - Presupposti dell'acquisto a titolo originario - Naturalità dell'evento causativo - Necessità - Conseguenze in fattispecie di trasformazione non naturale per innalzamento procurato dell'altezza della quota di terreno costituente l'alveo naturale di un lago.
Stato
decisa il 2002-07-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/556305-01

PROPRIETÀ - ACQUISTO - A TITOLO ORIGINARIO - ACCESSIONE - ALLUVIONE

Ai sensi dell'art. 947 cod. civ., nel testo anteriore alle modifiche ad esso apportate dalla legge 5 gennaio 1994, n. 37, le accessioni fluviali comportano l'acquisto della proprietà a titolo originario da parte del proprietario rivierasco solo se si verificano per cause naturali; con la conseguenza che gli appezzamenti di terreno rientranti, in quanto posti al di sotto della quota dell'altezza di piena ordinaria, nel perimetro dell'invaso naturale di un lago, non perdono la loro natura di beni demaniali se, per effetto di successivo innalzamento dipendente da regolamento artificiale ovvero da altre attività antropiche, vengano a trovarsi al di sopra di tale quota, essendo in tal caso rimesso alla scelta del soggetto titolare del demanio il potere di disporre la sdemanializzazione del terreno - che era ma non è più al di sotto della quota limite dell'alveo del lago - per acquisirlo al patrimonio disponibile.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 946, Cod. Civ. art. 947, Cod. Civ. art. 829, Legge 05/01/1994 num. 37

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)