Sez. L, Sentenza n. 7035 del 13/04/2004 (Rv. 572030 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO | Inadempimento contrattuale del debitore - Concorso del fatto colposo del creditore - Fattispecie in tema di spontanea assunzione da parte del datore di lavoro dell'obbligazione di curare il ricongiungimento dei periodi assicurativi del lavoratore - Mancata autonoma attivazione del lavoratore presso il Ministero competente - Concorso di colpa - Configurabilita - Esclusione.
RISARCIMENTO DEL DANNO - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO
Non costituisce comportamento idoneo a configurare un concorso di colpa del creditore il fatto che una dipendente, a fronte della spontanea assunzione dell'obbligazione di provvedere al ricongiungimento dei propri periodi assicurativi da parte dell'Ente pubblico suo datore di lavoro, non abbia contattato direttamente il Ministero competente, non avendo alcun obbligo giuridico in tal senso, e si sia limitata a richiedere insistentemente informazioni sull'esito della pratica al proprio datore di lavoro, il quale peraltro continuava a rassicurarla pur essendo a conoscenza della irregolare instaurazione della pratica.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1227 com. 1 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1223
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)