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Sez. 1, Sentenza n. 299 del 10/02/1984 Cc. (dep. 24/03/1984) Rv. 163353 - 01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - LIBERTÀ PROVVISORIA - CONCESSIONE O DINIEGO: CRITERI DI VALUTAZIONE - IN GENERE - CASI IN CUI IL BENEFICIO PUÒ ESSERE CONCESSO - MOTIVAZIONE - USO DI FORMULE DI STILE - LEGITTIMITÀ - ESCLUSIONE - - RATIO.*
Stato
decisa il 1984-02-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/163353-01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - LIBERTÀ PROVVISORIA - CONCESSIONE O DINIEGO: CRITERI DI VALUTAZIONE - IN GENERE - CASI IN CUI IL BENEFICIO PUÒ ESSERE CONCESSO - MOTIVAZIONE - USO DI FORMULE DI STILE - LEGITTIMITÀ - ESCLUSIONE - - RATIO.*

L'uso di formule di stile estremamente generiche non dà ragione del diniego del beneficio della libertà provvisoria e consente l'elusione della garanzia costituzionale della motivazione, senza che sia comprovata la preesistenza delle ragioni di cautela processuale, mentre per negare la concessione del beneficio occorre far riferimento ad argomenti oggettivamente riscontrabili, non potendosi ammettere, in un settore caratterizzato da discrezionalità vincolata, l'uso di formule indeterminate e, come tali, incontrollabili. (Conf mass n 159505).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 277 CORTE COST., Legge 22/05/1975 num. 152 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)