Sez. L, Sentenza n. 9460 del 06/05/2005 (Rv. 581045 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE | Insolvenza del datore di lavoro - Pagamento delle ultime tre mensilità da parte del Fondo di garanzia - Sospensione del rapporto lavorativo nel periodo anteriore all'apertura della procedura concorsuale a carico del datore di lavoro - Possibilità di riferire la garanzia, nell'ambito del limite temporale di dodici mesi, alle mensilità non corrisposte anteriormente al periodo di sospensione - Sussistenza.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE
Con riferimento all'obbligo del Fondo di garanzia costituito presso l'INPS, ai sensi del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 80, di pagare ai lavoratori la retribuzione delle ultime tre mensilità rientranti nei dodici mesi che precedono la data del provvedimento di apertura della procedura concorsuale a carico del datore di lavoro, deve ritenersi che, ove il rapporto sia rimasto sospeso (senza obbligo di corrispondere la retribuzione) anteriormente a tale data, la garanzia sia riferibile alle tre mensilità antecedenti al periodo di sospensione, nell'ambito dell'anzidetto limite di dodici mesi, atteso che - alla stregua dell'art. 2, comma primo, del citato D.Lgs. - la garanzia dell'effettivo percepimento della retribuzione si riferisce alle ultime tre mensilità del rapporto "in atto".
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 27/01/1992 num. 80 art. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 27/01/1992 num. 80 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)