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Sez. L, Sentenza n. 15789 del 13/08/2004 (Rv. 576506 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE | Insolvenza del datore di lavoro - Pagamento della retribuzione delle ultime tre mensilità da parte del Fondo di Garanzia - Interpretazione letterale - Possibilità di riferire l'ambito della garanzia alle retribuzioni non corrisposte negli ultimi dodici mesi con il limite quantitativo di tre mensilità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-08-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/576506-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE

In applicazione del fondamentale canone ermeneutico, secondo cui la norma giuridica deve essere interpretata innanzi tutto e principalmente dal punto di vista letterale, non potendosi al testo attribuire altro senso se non quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, la disposizione dell'art. 2, comma primo, D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 80, la quale stabilisce che "il pagamento effettuato dal Fondo di Garanzia ai sensi dell'art. 1 è relativo ai crediti di lavoro diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono: a) la data del provvedimento che determina l'apertura di una delle procedure indicate nell'art. 1, comma primo", del medesimo decreto legislativo, non consente che al lavoratore vengano corrisposti crediti relativi a prestazioni lavorative svoltesi prima degli ultimi tre mesi del rapporto compresi nell'arco dei dodici mesi, non rilevando la non sussistenza del diritto alla retribuzione in tale periodo, in quanto l'ambito temporale di copertura da parte del Fondo di garanzia non è determinato solo con riferimento ai dodici mesi, ma anche ai tre mesi, dovendo questi essere necessariamente gli ultimi precedenti la cessazione del rapporto di lavoro. A tal fine la cessazione del rapporto può essere determinata anche dall'impossibilità assoluta della prestazione a causa della dissoluzione della realtà aziendale. (Nella specie, la S.C. nel confermare la sentenza impugnata che aveva negato il diritto della ricorrente, ha rilevato che l'onere di provare detta situazione incombeva sull'interessata, la quale si era limitata a dedurre che vi era stata sospensione dell'attività produttiva, circostanza non comportante di per sè né la cessazione del rapporto di lavoro né la perdita del diritto alla retribuzione).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 27/01/1992 num. 80 art. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 27/01/1992 num. 80 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)