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Sez. L, Sentenza n. 14312 del 21/06/2006 (Rv. 590269 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE | Insolvenza del datore di lavoro - Pagamento delle ultime tre mensilità da parte del Fondo di garanzia - Riferibilità della garanzia alle mensilità non corrisposte anteriormente ai dodici mesi precedenti il "dies a quo" - Termine di scadenza consensualmente fissato per l'adempimento dell'obbligazione retributiva del datore di lavoro - Insussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2006-06-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/590269-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE

Con riferimento all'obbligo del Fondo di garanzia costituito presso l'INPS, ai sensi del d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 80, di pagare ai lavoratori la retribuzione delle ultime tre mensilità rientranti nei dodici mesi che precedono la data del provvedimento di apertura della procedura concorsuale a carico del datore di lavoro, la lettera della legge rende manifesta la ratio di stabilire un collegamento certo tra epoca di insorgenza del reddito retributivo e insolvenza del datore di lavoro, escludendo, pertanto, che i crediti inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro possano farsi rientrare nei dodici mesi precedenti il "dies a quo" normativamente fissato per il fatto che il termine di adempimento dell'obbligazione retributiva risulti, per qualsiasi ragione, anche per effetto di pattuizioni individuali, fissato in epoca successiva. Né al termine di scadenza, consensualmente fissato per l'adempimento del datore di lavoro, può attribuirsi l'effetto di determinare il calcolo del periodo dei dodici mesi a ritroso, siccome, nell'interpretazione più estensiva della legge, solo un'azione giudiziaria è a tanto idonea, non rilevando la preclusione determinata dalla volontà dello stesso lavoratore-creditore.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 27/01/1992 num. 80 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)