Sez. 3, Sentenza n. 10026 del 24/06/2003 (Rv. 564525 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - A PIÙ PARTI | Cause inscindibili o tra loro dipendenti - Notifica della sentenza nei confronti di una sola parte - Decorrenza del termine d'impugnazione anche nei confronti delle altre parti - Affermazione - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - A PIÙ PARTI
Nell'ipotesi di processo con pluralità di parti, nel caso di cause inscindibili o dipendenti, vige il principio secondo il quale, stante l'unitarietà del termine per l'impugnazione, la notifica della sentenza ad istanza di una sola delle parti segna, nei confronti della stessa e della parte destinataria della notificazione, l'inizio del termine per la proposizione dell'impugnazione contro tutte le altre parti. (Fattispecie in tema di responsabilità civile per la circolazione di veicoli, in relazione alla quale la Corte, ritenuto sussistente un litisconsorzio necessario tra il responsabile civile, proprietario dell'autoveicolo, il commissario liquidatore della compagnia assicuratrice e la compagnia cessionaria del portafoglio, ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per cassazione nei confronti di tutte le parti, per la sua notificazione fuori termine rispetto alla notifica della sentenza di appello, effettuata nei confronti del responsabile civile, che era rimasto contumace nel giudizio di secondo grado).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 332
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)